PARTE PRIMA

Art. 1 – (Costituzione, sede, durata)
E’ costituita l’ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI del Piemonte Associazione di Promozione Sociale ETS.
Essa è denominata, in forma abbreviata ADOC PIEMONTE APS ETS (per brevità nel seguito anche “ADOC PIEMONTE APS” o “ADOC PIEMONTE”).
L’ADOC PIEMONTE APS è l’associazione dei consumatori e degli utenti associati per la promozione sociale e per la difesa dei diritti nel rispetto dei principi affermati nella Costituzione Repubblicana, nei Trattati europei e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (da ora in avanti denominato anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni.
L’ADOC PIEMONTE APS è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.
Non vi è alcuna incompatibilità tra l’adesione all’ADOC PIEMONTE APS e la partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui statuti o programmi non siano in contrasto con gli scopi, obiettivi e contenuti del presente Statuto.
L’Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione ADOC PIEMONTE APS accorpa nella sua azione sia l’articolazione regionale della Regione Piemonte che l’articolazione provinciale del suo capoluogo di provincia Torino, entrambe soggette all’applicazione del presente Statuto.
L’Associazione ha sede legale in Torino, Via Parma, 10, Codice Fiscale 97582860017.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – (Scopi, obiettivi e attività di interesse generale)
L’Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in un’ottica di sostenibilità economica, sociale, ambientale e consumerista e di miglioramento della qualità della vita.
In particolare, l’Associazione intende perseguire in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, i seguenti scopi ed obiettivi:
1) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 lettera w del CTS, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) promuovere tutte le forme di confronto tra le parti e la conciliazione come strumento di composizione delle controversie, attivando ogni eventuale azione giudiziaria, compresa la costituzione di parte civile e l’azione collettiva nelle forme e nelle sedi opportune secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi, patrimoniali e non patrimoniali, del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente;
3) stimolare le istituzioni, nazionali ed internazionali, e tutte le forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi per garantire e rafforzare i diritti dei consumatori e degli utenti;
4) promuovere e favorire l’associazionismo, il volontariato e ogni forma di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
5) contrastare, in attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e pari opportunità, ogni forma di discriminazione nei confronti dei consumatori e cittadini che, per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali, religiosi, di appartenenza a gruppi etnici, di orientamento sessuale e di identità di genere, di specifiche condizioni socio-economiche e reddituali, di cultura o di altra causa, siano in condizione di marginalità sociale;
6) accertare e promuovere la pluralità, la trasparenza e la correttezza dell’informazione ai consumatori da parte degli attori economici, la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei beni e servizi offerti e la tutela della privacy e dei dati personali, promuovere e stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati e per i consumatori;
7) promuovere e diffondere la cultura consumeristica, il consumo responsabile e lo sviluppo sostenibile, sia nei confronti delle imprese e istituzioni sia nei confronti dei consumatori e utenti, anche al fine di migliorare la qualità della vita e di tutelare, in ogni forma, il diritto alla salute dei cittadini;
8) promuovere sia la tutela dell’ambiente, anche in un’ottica di prevenzione delle calamità naturali, che la sicurezza della viabilità e delle infrastrutture di trasporto, nei confronti di qualsiasi soggetto;
9) per conseguire gli obiettivi statutari l’ADOC PIEMONTE APS potrà promuovere e patrocinare interventi, studi, progetti e attività di ricerca, corsi e progetti di formazione e studio, conferenze, dibattiti, convegni e seminari nonché editare ogni tipo di pubblicazione e ogni genere di attività di divulgazione finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali, economiche e culturali dei consumatori, utilizzando fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria (anche attraverso l’istituzione di appositi partenariati), oppure quelle provenienti da Enti o da privati con finalità affini a quelle dell’Associazione, attraverso gruppi di acquisto o la bilateralità con soggetti pubblici e privati;
10) sviluppare il dialogo e il confronto con tutti gli attori economici e stimolare a livello comunitario, nazionale e regionale un’attività legislativa e regolamentare che tuteli i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, favorendo l’informazione e l’educazione dei consumatori sui propri diritti fondamentali e su come tutelarli;
11) promuovere e tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi patrimoniali e non patrimoniali dei consumatori ed utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto. Tutelare il risparmio con riguardo all’offerta al pubblico da parte degli intermediari dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. L’attività di ADOC PIEMONTE APS sarà orientata sul piano informativo, preventivo (anche nella fase precontrattuale e contrattuale), circa la salvaguardia del superiore principio della trasparenza. Per raggiungere lo scopo l’ADOC PIEMONTE APS potrà effettuare monitoraggi sui predetti servizi al fine di informare i cittadini dell’eventuale esistenza di prodotti e servizi non adeguati a determinate fasce di clientela. Inoltre, potrà istituire anche sportelli virtuali attraverso i siti web della struttura nazionale e territoriale. Avrà la possibilità di promuovere anche azioni all’Arbitro Bancario e Finanziario per le controversie sui servizi bancari e all’Arbitro delle Controversie Finanziarie per tutelare gli investitori. Potrà, inoltre, promuovere con ogni mezzo consentito dalla legge attività di prevenzione del fenomeno dell’usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;
12) garantire la vigilanza sugli standard di qualità dell’erogazione e dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche se erogati da privati;
13) promuovere azioni e ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, la tutela della salute e dell’ambiente.
14) promuovere azioni preventive e giurisdizionali a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico e di cyberbullismo e/o di azioni di contrasto nel gioco d’azzardo patologico;
15) partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli aspetti che concorrono ad accrescere il benessere individuale dei consumatori;
16) promuovere la formazione di proprie strutture territoriali e la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell’Associazione;
17) promuovere accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d’imprese, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli associati. Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma g, del decreto n. 260 del 21 dicembre 2012 del MISE;
18) l’ADOC PIEMONTE APS, ove ritenuto opportuno per il conseguimento dei suddetti obiettivi statutari, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali, che si prefiggano scopi analoghi.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal CTS, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Nazionale.

Art 3 – (Associati)
L’Associazione è costituita dagli associati.
Possono far parte dell’ADOC PIEMONTE APS le persone fisiche o associazioni, enti del terzo settore o associazioni o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Gli associati iscritti all’ADOC PIEMONTE APS partecipano alla vita associativa della provincia di Torino; tutti gli associati possono essere eletti alle cariche associative provinciali ed esercitare il diritto di voto per eleggere gli organi associativi provinciali in modo libero e democratico in qualsiasi istanza o livello dell’Associazione, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.
Gli associati possono partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee provinciali; possono esaminare i libri associativi tenuti presso la sede della struttura, previa richiesta scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima.
Chi intende iscriversi può presentare domanda presso la sede dell’Associazione e deve compilare e sottoscrivere una scheda di adesione. La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera che può essere trasmessa anche on-line e che viene stampata e distribuita esclusivamente dall’ADOC APS Nazionale.
In caso di rigetto della richiesta, l’ADOC PIEMONTE APS comunicherà in forma scritta entro 30 giorni, le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il collegio dei Probiviri Regionale si pronunci sulla propria istanza.
L’iscrizione comporta per il nuovo associato il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.
Tali contributi sono finalizzati alle esigenze di tutela dei consumatori e debbono rispecchiare lo spirito solidaristico dell’Associazione.
Eventuali abusi saranno sanzionati dagli organi competenti.
La modalità di iscrizione è disciplinata attraverso il regolamento sul tesseramento approvato dall’ADOC Nazionale.
L’iscrizione che non rispetti tali requisiti è da considerarsi nulla.
La qualità di associato si perde per morte, recesso notificato per iscritto che ha effetto immediato, morosità, mancato rinnovo dell’iscrizione, per provvedimento di esclusione.
Può essere escluso l’associato che venga meno agli obblighi derivanti dal presente statuto o che danneggi in qualsivoglia modo gli interessi della associazione o compia azioni incompatibili con i fini della medesima, quando non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi, l’immagine e gli interessi dell’associazione.
Il provvedimento di richiamo, sospensione, esclusione del singolo associato è adottato da ADOC PIEMONTE APS e viene deliberato dalla Direzione Provinciale che provvede all’invio della comunicazione scritta all’ associato interessato.
L’associato escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui l’associato rivesta incarichi regionali o nazionali il provvedimento di esclusione è comunque adottato dalla Direzione Nazionale e il ricorso contro il provvedimento di esclusione va presentato al Collegio dei Probiviri Nazionale con le stesse modalità.
La decadenza per morosità è deliberata dalla Direzione Provinciale della sede provinciale competente per l’associato che non abbia adempiuto al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del precedente versamento.
Gli associati che cessano di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contribuiti versati e devono corrispondere quelli maturati, né hanno alcun diritto sul Patrimonio dell’Associazione.

PARTE SECONDA

ARTICOLAZIONE PROVINCIALE IN ADOC PIEMONTE APS
Art. 4 – (Articolazione provinciale)
L’ADOC PIEMONTE APS si articola sul territorio regionale della Regione Piemonte in sedi provinciali soggette ai propri Statuti.
La sede provinciale del capoluogo di provincia Torino è soggetta alle norme del presente statuto e di questa sezione.

Art. 5 – (ADOC PIEMONTE APS per la Provincia di Torino: definizione e compiti)
L’ADOC PIEMONTE APS per la Provincia di Torino è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione nell’ambito del territorio della provincia di Torino di cui all’articolo 3.
Sono emanazione della struttura provinciale le Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza le quali attuano l’attività associativa ed assicurano la presenza dell’ADOC PIEMONTE APS a livello locale. Esse devono conformarsi alle direttive del Presidente dell’ADOC PIEMONTE APS della provincia di Torino il quale ne è responsabile.
L’ADOC PIEMONTE APS per la provincia di Torino:
– esprime l’unità organizzativa e politica degli associati nell’ambito del proprio territorio;
– concorre alla formazione delle politiche consumeristiche regionali e nazionali e si adopera per la corretta gestione e diffusione nel proprio territorio;
– è competente su tutte le materie disciplinate nei regolamenti provinciali o nei deliberati comunali per la difesa e l’orientamento dei consumatori e per l’attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;
– promuove e diffonde la presenza dell’Associazione sul territorio attraverso attività e servizi capaci di assicurare agli iscritti, ai cittadini/consumatori e agli utenti, risparmiatori e piccoli azionisti, prestazioni efficaci ed efficienti anche attraverso la raccolta delle segnalazioni dei cittadini e la realizzazione delle loro aspirazioni.
L’ADOC PIEMONTE APS per la Provincia di Torino, con i suoi organi, si coordina, raccorda e relaziona con gli organi di ADOC PIEMONTE APS di cui alla PARTE TERZA del presente Statuto.

Art. 6 – (L’ADOC PIEMONTE APS Provincia di Torino: organi)
Sono Organi dell’ADOC PIEMONTE APS Provincia di Torino:
– l’Assemblea Provinciale degli associati;
– Direzione Provinciale;
– il Presidente Provinciale;
– il Vice Presidente Provinciale;
– il Tesoriere;
– eventuale Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell’art. 30 del CTS. Detto organo sarà regolato e disciplinato dall’art. 19 del presente Statuto a cui si rinvia e che dovrà applicarsi analogicamente, dal CTS e, comunque, da tutta la normativa vigente.

Art. 7 – (Assemblea Provinciale degli Associati)
All’Assemblea Provinciale degli associati spettano i pieni poteri deliberativi per il territorio di competenza.
L’Assemblea Provinciale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l’elezione dei delegati all’Assemblea Regionale degli associati, secondo le norme regolamentari ispirate ai principi di elettività e democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea Provinciale da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Spetta al Presidente dell’Assemblea Provinciale, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione e stabilire il diritto di intervento.
L’Assemblea Provinciale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
Essa elegge:
– i componenti della Direzione Provinciale;
L’Assemblea si riunisce, in via straordinaria, ogni qualvolta la Direzione Provinciale lo ritenga necessario votandolo con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto ed ogni qualvolta per volontà sottoscritta da almeno 1/5 degli associati iscritti in base ad un ordine del giorno preventivamente fatto conoscere.
L’Assemblea Provinciale degli associati è convocata dal Presidente con avviso pubblico 15 giorni prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti gli associati e per favorire la loro partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Copia della convocazione dell’assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviati alla sede nazionale ove richiesto.
Sono comunque salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui gli associati siano in numero inferiore a 500.

Art. 8 – (Direzione Provinciale)
La Direzione Provinciale è l’organo di direzione per provincia di Torino. La Direzione Provinciale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti.
Essa è composta da non meno di cinque e non più di undici membri eletti dall’Assemblea Provinciale degli associati. Essa si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata un 1/3 dei componenti. Le delibere della Direzione Provinciale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono comunque salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui gli associati siano in numero inferiore a 500.
I compiti della Direzione Provinciale sono:
– definire le linee strategiche dell’azione dell’ADOC PIEMONTE APS provinciale sul territorio;
– approvare il rendiconto o il bilancio consuntivo (a seconda di quanto previsto dall’art. 13 secondo comma CTS) entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio con invio alla Presidenza Regionale di copia conforme entro e non oltre 30 giorni. Il deposito dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine ultimo previsto per legge del 30 giugno di ogni anno (ex art. 48 comma 3 CTS). Comunque saranno rispettate le disposizioni di legge tutte ed in particolare gli artt. 13 e 14 del CTS;
– approvare il bilancio preventivo;
– convocare la riunione in via straordinaria dell’Assemblea Provinciale degli associati;
– vigilare sulla corretta attuazione delle deliberazioni provinciali, nonché sulle direttive regionali e nazionali;
– sanzionare le violazioni statutarie, applicando quanto previsto nell’art. 3 dello Statuto;
– deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
– deliberare sull’espulsione degli associati in base all’art. 3 del presente Statuto;
– predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
– coadiuvare il Presidente nell’ amministrazione gestionale ed organizzativa;
– decidere sull’ammissibilità e l’esclusione degli associati ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.
– Eleggere a livello Provinciale:
– il Presidente
– il Vice Presidente

Art. 9 – (Presidente Provinciale)
Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell’Associazione a livello provinciale, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto, rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.
Il Presidente Provinciale:
– convoca la Direzione Provinciale e l’Assemblea Provinciale degli associati;
– presiede e cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Direzione Provinciale e dall’Assemblea Provinciale degli associati;
– assicura il coordinamento delle attività della Direzione Provinciale e delle proprie emanazioni locali (Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza) con le direttive di ordine generale emanate dagli organi regionali dell’Associazione.
– Il Presidente Provinciale può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente Provinciale. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente Provinciale sono assunte dal Vice Presidente Provinciale.

Art. 10 – (Vice Presidente Provinciale)
Il Vice Presidente Provinciale affianca il Presidente Provinciale nell’esercizio della sua attività, viene eletto dalla Direzione Provinciale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell’art. 9 ultimo capoverso.

Art. 11 – (Tesoriere Provinciale)
Per la particolare struttura di ADOC PIEMONTE APS, che costituisce articolazione sia provinciale che regionale, il Tesoriere Provinciale coincide con il Tesoriere Regionale, è eletto dalla Direzione Regionale.
Rappresenta l’organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi della Provincia di Torino.
Partecipa alle riunioni della Direzione Provinciale con voto consultivo.

PARTE TERZA

ARTICOLAZIONE REGIONALE IN ADOC PIEMONTE APS
Art. 12 – (ADOC PIEMONTE APS per la Regione Piemonte: definizione e compiti)
L’ADOC PIEMONTE APS per la Regione Piemonte (nel seguito anche “ADOC PIEMONTE APS Regionale”) è costituita da tutte le strutture territoriali esistenti nell’ambito della Regione Piemonte e realizza l’unità organizzativa e politica di tutte le strutture della Regione Piemonte, ivi compresa l’articolazione provinciale di Torino di cui alla Parte Seconda del presente statuto.
L’ADOC PIEMONTE APS Regionale:
– è competente su tutte le materie disciplinate nelle leggi regionali della Regione Piemonte per la difesa e l’orientamento dei consumatori e per l’attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;
– promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell’Associazione a favore dei consumatori, degli utenti e risparmiatori nella Regione Piemonte;
– è preposta alla gestione dei rapporti e al confronto con l’Ente Regione Piemonte;
– esplica attività di ricerca, elaborazione, sintesi e scelta delle politiche consumeristiche di carattere regionale della Regione Piemonte;
– promuove lo sviluppo della bilateralità, del confronto, del dialogo e della risoluzione extragiudiziale delle controversie;
– svolge compiti di coordinamento, orientamento e controllo delle realtà organizzative e amministrative delle ADOC Provinciali della Regione Piemonte, che, se soggette a Statuti separati, hanno autonomia giuridica, amministrativa, operativa e organizzativa rispondono, quindi, direttamente e processualmente tramite il proprio rappresentante dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta;
– in raccordo con la ADOC Nazionale è responsabile della gestione sulla formazione, sull’attività mutualistica e solidaristica, sul terzo settore, sull’attività no profit ed il volontariato con particolare riguardo allo sviluppo dell’impegno nel servizio civile.

Art. 13 – (L’ADOC PIEMONTE APS Regionale: organi)
Sono Organi dell’ADOC PIEMONTE APS Regionale:
– l’Assemblea Regionale;
– la Direzione Regionale;
– la Segreteria Regionale
– il Presidente Regionale;
– il Vice Presidente Regionale;
– il Collegio dei Probiviri Regionale;
– il Tesoriere Regionale;
– il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo.

Art. 14 – (Assemblea Regionale)
All’Assemblea Regionale spettano i poteri deliberativi per il territorio di competenza, sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’associazione.
L’Assemblea si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l’elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale dell’Associazione, ispirandosi a principi di elettività e democraticità e in via straordinaria ogni qualvolta la Direzione Regionale lo ritenga necessario, votando a maggioranza qualificata, e su richiesta sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) degli associati delegati in base ad un ordine del giorno preventivamente fatto conoscere.
L’Assemblea Regionale è convocata a cura del Presidente Regionale con avviso pubblico di 15 giorni prima della data della riunione contenente il luogo della riunione, che può anche avvenire in via telematica, e ordine del giorno, applicando criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti i delegati eletti nelle Assemblee Provinciali e per favorire la loro partecipazione.
In caso di mancata convocazione da parte del Presidente Regionale, l’Assemblea Regionale sarà convocata dalla Direzione Nazionale o dal suo Presidente.
L’Assemblea Regionale è validamente costituita dai delegati eletti dalle Assemblee Provinciali degli associati, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati eletti dalle Assemblee Provinciali degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati eletti dalle Assemblee Provinciali degli associati presenti, in proprio o per delega.
Gli associati delegati possono farsi rappresentare per delega scritta, da altro associato che non può disporre di più di tre deleghe oltre la propria.
Spetta al Presidente dell’Assemblea, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione e stabilire il diritto di intervento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente Regionale, con l’eccezione di quanto indicato all’articolo 27 per lo scioglimento dell’associazione. Copia della convocazione dell’assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviati alla sede nazionale.
L’Assemblea Regionale elegge:
– i componenti della Direzione Regionale.
Sono comunque salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui gli associati siano in numero inferiore a 500.

Art. 15 – (Direzione Regionale)
La Direzione Regionale è l’organo di direzione.
Esso è composto da non meno di sette e non più di ventuno membri eletti dall’Assemblea Regionale. Si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata 1/3 dei componenti. Le delibere della Direzione Regionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I compiti della Direzione Regionale sono:
– definire le linee strategiche dell’azione dell’ADOC PIEMONTE APS Regionale sul territorio;
– adottare eventuali regolamenti di amministrazione dell’Associazione;
– approvare il rendiconto o il bilancio consuntivo (a seconda di quanto previsto dall’art. 13 secondo comma del CTS) entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositarne copia conforme entro e non oltre 30 giorni presso la sede della Presidenza Nazionale. Il deposito dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine ultimo previsto per legge del 30 giugno di ogni anno (ex art. 48 comma 3 del CTS). Comunque saranno rispettate le disposizioni di legge tutte ed in particolare gli artt. 13 e 14 del CTS;
– approvare il bilancio preventivo;
– vigilare sulla corretta attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere regionali e di quelle nazionali verificandone l’applicazione;
– sanzionare gli associati o i dirigenti che violano l’art. 3 dello Statuto;
– proporre alla Direzione Nazionale eventuali atti di commissariamento delle ADOC Provinciali di propria competenza;
– predisporre modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale;
– eleggere a livello Regionale:
– il Presidente,
– il Vice Presidente,
– la Segreteria Regionale,
– il Tesoriere Provinciale e Regionale,
– il Collegio dei Probiviri,
– il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo

Art. 16 – (La Segreteria Regionale)
La Segreteria Regionale è l’organo di gestione e amministrativo.
Esso è composto da non meno di tre a non più di cinque membri eletti dalla Direzione Regionale (o dall’Assemblea nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore a 500). Esso si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente. Le delibere della Segreteria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500, i compiti della Segreteria Regionale, in particolare, sono:
– deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al Runts;
– predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
– coadiuvare il Presidente Regionale nell’amministrazione gestionale ed organizzativa.
Il potere di rappresentanza attribuito a livello regionale agli amministratori per quanto di loro competenza territoriale è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 – (Presidente Regionale)
Salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500, il Presidente Regionale è eletto dalla Direzione Regionale ed ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell’Associazione a livello regionale, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto. Rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.
Non esiste incompatibilità tra l’incarico di Presidente dell’ADOC PIEMONTE APS Regionale e l’incarico di Presidente di una struttura Provinciale, ivi compresa la provincia di Torino soggetta al presente Statuto.
Il Presidente Regionale:
– convoca la Segreteria Regionale, la Direzione Regionale e l’Assemblea Regionale;
– presiede e cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Segreteria Regionale, dalla Direzione Regionale e dall’Assemblea Regionale;
– assicura il coordinamento delle attività della Segreteria Regionale e della Direzione Regionale con le direttive di ordine generale emanate dagli organi centrali dell’Associazione.
Il Presidente Regionale può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente Regionale. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente Regionale sono assunte dal Vice Presidente Regionale.

Art. 18 – (Vice Presidente Regionale)
Il Vice Presidente Regionale affianca il Presidente Regionale nell’esercizio della sua attività, viene eletto dalla Direzione Regionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Non esiste incompatibilità tra l’incarico di Vice Presidente dell’ADOC PIEMONTE APS Regionale e l’incarico di Vice Presidente dell’ADOC PIEMONTE APS Provinciale, ivi compresa la provincia di Torino soggetta al presente Statuto. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell’art. 17 ultimo capoverso.

Art. 19 – (il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo regionale)
Per la particolare struttura di ADOC PIEMONTE APS, che costituisce articolazione sia provinciale per la Provincia di Torino che regionale, il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di controllo Provinciale coincide con il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di controllo Regionale ed è eletto dalla Direzione Regionale.
Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di controllo regionale è l’organo di controllo contabile la cui nomina è obbligatoria ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del CTS.
Esso è composto, quando collegiale e non monocratico, da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dalla Direzione Regionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con altre cariche sociali.
I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo regionale, ai quali si applica l’art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del c.c. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti dell’Associazione ed è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita inoltre il compito di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo Regionale sono:
– controllare la regolarità dei documenti contabili di tutte le sedi presenti nel proprio territorio;
– redigere e presentare alla Direzione Regionale e provinciale le rispettive
relazioni al rendiconto annuale e sull’attività svolta.
Il Presidente partecipa alle riunioni della Direzione e della Segreteria regionale e provinciali.

Art. 20 – (Collegio dei Probiviri Regionale)
Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante ed è eletto dalla Direzione Regionale. Esso è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e i componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali.
Il Collegio dei Probiviri giudica:
– sui ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti l’associato adottati dalla Direzione Provinciale;
– sui conflitti di competenza tra gli organi dell’ADOC PIEMONTE APS regionale e le sedi presenti nel proprio territorio.

Art. 21 – (Tesoriere Regionale)
Il Tesoriere Regionale è eletto dalla Direzione Regionale ed è l’organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.
Partecipa alle riunioni della Segreteria Regionale con voto consultivo.
Congiuntamente al Presidente Regionale ha i poteri di firma sui c/c intestati alla struttura Regionale.
La figura del Tesoriere Regionale coincide in ADOC PIEMONTE APS Regionale con l’incarico di Tesoriere provinciale della provincia di Torino.

PARTE QUARTA

Art. 22 – (Il Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da quote e contribuiti degli associati, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità, da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, da contribuiti dell’Unione Europea e di organismi internazionali, da sottoscrizioni volontarie, e da ogni altra entrata proveniente all’Associazione in ragione dei fini perseguiti.
I proventi delle attività dell’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
All’Associazione è fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23 – (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)
1. Il patrimonio dell’ADOC PIEMONTE APS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 – (Scritture contabili e bilancio)
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto consuntivo/bilancio e il conto preventivo/bilancio sono predisposti e approvati secondo quanto previsto dall’art.9).
3. L’ADOC PIEMONTE APS redige, separatamente per l’articolazione provinciale e l’articolazione regionale, il bilancio di esercizio formato, ove non superati i limiti dell’articolo 13 comma 2 del CTS, dal rendiconto finanziario, ove superati i limiti dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Il bilancio di cui al comma 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5. I documenti approvati saranno trascritti sul libro dei verbali, pubblicati annualmente sul sito dell’Associazione, depositati e consultabili presso la sede dell’associazione.
6. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei termini previsti dal CTS.

Art. 25 – (Bilancio sociale)
1. Se previsto dalla normativa vigente, deve essere redatto il Bilancio Sociale secondo quanto indicato dall’art. 14 del CTS e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il Bilancio Sociale, se redatto, deve essere pubblicato nel sito internet dell’Associazione ed insieme ad esso gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il Bilancio Sociale va depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 26 – (Libri sociali obbligatori)
1. L’ Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento all’art. 15 del CTS. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà ad indicare il giorno e l’orario nel quale è possibile accedere al luogo dove sono conservati. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto anche con modalità elettroniche.

Art. 27 – (Scioglimento dell’Associazione)
Lo scioglimento dell’Associazione per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall’Assemblea Regionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, l’Assemblea Regionale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del CTS.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1, del CTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

PARTE QUINTA

Art. 28 – (Volontariato e attività di volontariato)
1. L’ADOC PIEMONTE APS può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Quando l’ADOC PIEMONTE APS si avvale di volontari rispetta il dettato dell’art.18 del CTS di assicurazione contro gli infortuni e malattie connessi svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
3. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ADOC PIEMONTE APS, tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Ai fini del CTS non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 29 – (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal codice del Terzo settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al CTS e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l’Assemblea Regionale a maggioranza assoluta dei partecipanti.